Blog / Appalti pubblici e privati

28/06/2013

Fino al 31 dicembre 2015 è possibile di sospendere i lavori, i servizi o le forniture a fronte di mancati pagamenti eccedenti il 15%

Segnaliamo che la legge 6 giugno 2013 n.64 di conversione del Decreto Legge sul pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione alle Imprese ha introdotto, con l’art. 6 bis, un comma 23 bis nell’art. 253 del codice degli appalti (articolo che come noto raccoglie le norme “transitorie” )  che contiemne una importante disposizione considerata l'attuale contingenza del mercato degli appalti pubblici.

Infatti si è previsto, introducendo una rilevante anche se temporanea deroga  ad un regime che vige dal 1994, che  “In relazione all' articolo 133 comma 1,  fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale.”

Prima di tale modifica, la facoltà di sospensione di lavori in presenza di inadempimento del committente, sia pure con una norma dalla formulazione piuttosto equivoca, era collegata alla sussistenza di uno “scaduto” pari ad almeno il 25% dell’importo netto contrattuale.

Si noti che però la soglia del 15% è valida solo ai fini di consentire  all’esecutore di agire ai sensi dell'art.1460 del codice civile (cioè di sospendere i lavori e le prestazioni), mentre per l’azione di risoluzione del contratto rimane ferma la soglia del 25%.