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29/01/2016

IL DURC NON RILEVA PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME ACCERTATE DA SENTENZA

Come è noto, per quanto concerne gli appalti pubblici, gli art. 2, commi 1, 1 bis e 2, del D.L. n. 210/2002, come convertito dalla L. n. 266/2002, hanno stabilito che:
“1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento.
1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva”.

Regolata poi col D.M. 24 ottobre 2007 la procedura per il rilascio del D.U.R.C., da ultimo l’art. 6, comma 3, del D.P.R. 207/2010 ha stabilito che:
Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del codice;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del codice;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.”

Per l’effetto dispone l’art. 4, comma 2 del D.P.R. 207/2010 che “nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.”

Dalla esposta disciplina legislativa si ricava che mentre il D.U.R.C. regolare costituisce documento necessario per il pagamento dei corrispettivi derivanti dal contratto di appalto, sia esso di lavori, servizi e/o forniture,  la eventuale irregolarità contributiva non può essere eccepita al di fuori del rapporto contrattuale.

In particolare la eventuale irregolarità contributiva della società non può essere invocata per sottrarsi alla esecuzione di un titolo giudiziale, che abbia condannato la stazione appaltante al pagamento in favore dell’appaltatore di una somma, anche se attinente al corrispettivo contrattuale, qualora nell'ambito del ridetto giudizio nulla sia stato eccepito riguardo la mancanza di un DURC regolare.

In tal senso si è espresso recentemente il Tribunale Civile di Roma con ordinanza del 15-21 gennaio 2016, che ha respinto la istanza della stazione appaltante di sospensione della esecuzione avviata dall’appaltatore, rilevando che “il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è necessario ai fini del pagamento delle prestazioni effettuate dagli appaltatori nel corso del rapporto contrattuale fino al saldo finale ma da questa circostanza non può derivare che nel caso in cui il credito dell’appaltatore è accertato con sentenza passata in giudicato l’ente pubblico possa sottrarsi all’adempimento di un obbligazione giudizialmente accertata eccependo la mancanza del DURC in corso di validità; che l’eccezione relativa alla inesigibilità del credito di natura contrattuale doveva essere, infatti, dedotta nel giudizio di merito in cui si è formato il titolo esecutivo azionato ma non può essere fatto valere per paralizzare l’azione esecutiva”.