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10/12/2014

segue...il giovane professionista nei raggruppamenti temporanei in materia di servizi tecnici

Nel precedente articolo avevo esposto il perchè il mandante - giovane professionista di un raggruppamento temporaneo di imprese di servizi non deve indicare la quota di partecipazione al raggruppamento, né la quota di esecuzione delle lavorazioni, ciò stridendo con il ruolo dal medesimo rivestito e la finalità della norma di cui all’art. 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, in attuazione dell’art. 90, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006, tesa unicamente a garantire al ridetto professionista la possibilità di svolgere un utile apprendistato, indispensabile per conoscere la complessa realtà dei lavori pubblici e di fare esperienza accanto a colleghi più esperti, arricchendo in cotal guisa il proprio bagaglio curricolare ed affinando le capacità tecniche, senza dover assumere le più gravi responsabilità connesse alla posizione di associato” (cfr, CdS, sez. V, n. 6347 del 24 ottobre 2006). Ad ulteriore conforto di quanto esposto si è nuovamente espresso il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3900, depositata in data 22 luglio 2014. Il Supremo Consesso ha infatti ricordato che la norma persegue una finalità di carattere promozionale dei giovani professionisti, precisando che le regole, seppure, generali devono essere adattate alla specificità di questa figura professionale. Quindi secondo Palazzo Spada tale adattamento va inteso in particolare ai casi in cui è richiesta la dimostrazione di un’esperienza lavorativa che, usualmente, è per forza di cose da presumere non compatibile con il carattere proprio di una tale figura. Ad avviso del massimo organo di giustizia amministrativa “ne consegue – a pena di un’insanabile incoerenza logica della previsione - che non può trovare applicazione il precetto sull’indicazione della quota di partecipazione ed esecuzione, anche nel caso in cui il giovane professionista sia associato. Diversamente, non avendo normalmente un siffatto soggetto l’esperienza richiesta dalla disciplina qui evocata dall’appellante, verrebbe vanificata la stessa ragione giustificativa della norma che ne vuole invece la presenza nei raggruppamenti. Ciò che allora rileva, come correttamente sottolineato dal primo giudice, è che gli altri professionisti possiedano i requisiti richiesti.”