Con la recentissima sentenza del 9 luglio 2015 la sez. Seconda bis del TAR Lazio si è pronunciata sullo scottante tema della proroga ex lege delle concessioni demaniali sancita dal Decreto Legge n.194 del 30 dicembre 2009 (come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25) al 31 dicembre 2020.
Il tema è di estrema attualità e rilevanza, non solo perché di interesse diretto di una ampia categoria di imprenditori, in massima parte coincidente con quella dei titolari di concessioni demaniali marittime, ma anche perché fatto oggetto di rinvio alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 del Trattato da parte prima del TAR Lombardia e poi del TAR Sardegna.
Il Governo ha approntato tramite l’Avvocatura dello Stato una efficace difesa presso la Corte e sta lavorando al contempo ad un testo di legge finalizzato ad istituire un regime a “doppio binario”, differente per l’affidamento di concessioni su nuove aree demaniali e la semplice proroga delle concessioni vigenti.
Nel mentre si attende ancora la decisione della Corte europea sulla questione interpretativa se “la reiterata proroga del termine di scadenza di concessioni di beni del demanio” sia in contrasto o meno con i “principi della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49,56 e 106 del TFUE” , il TAR Lazio si è pronunciato per la prima volta in favore del diritto del concessionario a fruire della proroga, ricordando come il predetto regime di proroga “sia stato già ritenuto compatibile con il diritto comunitario”.
Il caso riguardava il ricorso presentato dal nostro Studio nell’interesse del titolare di una concessione denominata “di servizi portuali” che si è visto negare il diritto a procrastinare oltre l’originario termine contrattuale e fino al 31 dicembre 2020 la gestione del porto lacuale del Comune concedente.
Il TAR, avendo assimilato la concessione di servizi portuali alla concessione di beni demaniali, ha ritenuto che la concessione de quo presenta “gli aspetti ordinatori tipici dell’autorizzazione all’uso esclusivo di un bene demaniale, cui accede l’affidamento di un servizio regolato attraverso un disciplinare”, e accede al regime della concessione demaniale potendo godere quindi dalla proroga ex lege stabilita dalla norma nazionale.
A parte l’appena citato e pur interessante passaggio sulla natura del rapporto contrattuale specifico, quello che più rileva è che il TAR ha significativamente deciso di anticipare la decisione della Corte di Giustizia (attesa per settembre) sulla compatibilità tra diritto comunitario e normativa statale di proroga (e sulla sua piena vigenza e doverosa applicabilità da parte degli interlocutori pubblici), avendo evidentemente aderito alla tesi prospettata dalla parte ricorrente, secondo la quale, per le motivazioni presentate e discusse, il termine di validità della concessione demaniale stabilito dalla legge non può essere modificato unilateralmente dalla amministrazione.