Roma 12 dicembre 2024 – MFA Avvocati, con un team composto dal fondatore Massimo Frontoni e dal legal senior Gianluca Luzi, ha assistito con successo ISAM s.r.l., società che opera nel settore degli appalti e servizi per opere pubbliche e private, dinanzi al Tar di Napoli, nei confronti della Regione Campania. In particolare, il Tar di Napoli, con la sentenza n. 6570 del 26 novembre scorso, ha stabilito essere Illegittimo il regolamento regionale che viola i principi della tutela della concorrenza e del favor participationis.
La fattispecie riguarda la revoca dell’aggiudicazione disposta dalla Regione Campania nei confronti della stessa ISAM dell’affidamento del servizio di “Riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, giardini storici e foreste di proprietà regionale”, sulla base della mancata iscrizione nell’Albo regionale delle imprese forestali istituito presso la stessa regione ai sensi dell’art. 83-ter del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3.
Il Giudice Amministrativo ha rivisto l’orientamento espresso in relazione ad altro lotto della medesima gara (sentenza 29 gennaio 2024, n. 741), accogliendo la censura proposta da MFA Avvocati, inerente la incompatibilità del regolamento regionale con i principi, anche eurounitari, della tutela della concorrenza e del favor participationis in quanto tale regolamento esigeva l’iscrizione all’ Albo regionale della Regione Campania e non riconosceva l’equipollenza dell’iscrizione a uno degli Albi regionali che rispettano i medesimi criteri.
Pertanto, la norma regolamentare che imponeva l’obbligo di iscrizione è stata ritenuta irragionevole, laddove per l’iscrizione all’Albo della Regione Campania richiede il possesso dei soli requisiti minimi di cui al D.M. 29 aprile 2020 n. 4470 (comma 2), senza tuttavia riconoscere (ai fini di cui al comma 5) l’idoneità professionale anche delle imprese iscritte in Albi di altre Regioni (o con attestati delle rispettive autorità statali competenti), vale a dire imprese che devono necessariamente aver già dimostrato il possesso dei ridetti requisiti.
In tal modo, come efficacemente sottolineato dal TAR, l’iscrizione nell’Albo di un’altra Regione (o l’attestato di altra autorità statale competente) viene a essere inutilmente “doppiato” dall’iscrizione nell’Albo della Regione Campania, nonostante l’omogeneità dei criteri, costituendo pertanto un ingiustificato limite alla concorrenza e alla partecipazione alle procedure di gara.
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ISAM ottiene l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle aree verdi