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25/01/2013

A.T.P. E COMPETENZA TERRITORIALE

In relazione ai contratti di appalto può sorgere, in particolare in caso di risoluzione contrattuale, l’esigenza di procedere in tempi relativamente brevi all’accertamento tecnico dello stato dei luoghi (si pensi all’ipotesi di verifica sui lavori eseguiti, sulla sussistenza di eventuali vizi dell’opera, sulla natura dei terreni).

Lo strumento processuale che meglio risponde a tali obiettivi è il procedimento per accertamento tecnico preventivo, previsto dall’art. 696 c.p.c.

Infatti le caratteristiche dello stesso fanno sì che risulti particolarmente utile nell’ambito degli  appalti di lavori, ove la celerità (specie in connessione con la risoluzione del contratto) gioca un ruolo fondamentale.

In linea di principio la competenza a decidere sul ricorso per a.t.p. spetta al Giudice competente per il merito (artt. 693, c. 1 c.p.c.; artt. 18 e ss. c.p.c.).

Tuttavia, anche al fine di prevenire dubbi su quale sia il Giudice competente a conoscere della causa, in sede contrattuale è abitualmente inserita la clausola contenente la scelta delle parti circa il Foro competente “in via esclusiva” (in difetto di tale precisazione, si avrà mero Foro facoltativo) a decidere su qualsivoglia insorgenda controversia relativa al contratto (1).

Non si può però escludere che, nonostante la scelta operata in sede contrattuale, ed in deroga ad essa, venga ritenuta la competenza territoriale di un Giudice diverso da quello indicato dalle parti. In altri termini la parte che agisce in sede di a.t.p. in violazione della clausola contrattuale relativa alla scelta del Foro esclusivo, può risultare vittoriosa nei confronti dell’altra che formuli eccezione di incompetenza territoriale.

Si tratta dell’ipotesi di procedimento incardinato innanzi al Giudice del luogo in cui la prova deve essere assunta (ad es. il luogo di esecuzione dei lavori), in presenza di ragioni di “eccezionale urgenza”, ai sensi dell’art. 693 c. 2 c.p.c.

La relativa valutazione è rimessa alla discrezionalità del Giudice, che terrà conto delle circostanze di fatto esposte in atti, da cui rilevare la sussistenza di elementi tali far ritenere particolarmente urgente l’accertamento richiesto.

Al riguardo è possibile che la gravità delle circostanze dedotte induca il Giudice adito a ritenere sussistente “in re ipsa” il requisito della eccezionale urgenza (2).

Quanto esposto consente pertanto di concludere che, da un lato, l’inserimento nel contratto della clausola di scelta del Foro competente in via esclusiva non assicura che qualsivoglia tipo di contenzioso tra le parti sia effettivamente sottoposto alla cognizione del Giudice scelto ex ante; dall’altro, che, laddove si intenda agire giudizialmente in deroga alla predetta clausola, la parte ricorrente è onerata della allegazione e prova degli elementi in fatto ed in diritto idonei a giustificare la predetta deroga alla competenza territoriale in ragione della eccezionale urgenza dell’accertamento richiesto.

 

(1) Sulla legittimità della clausola contenente la scelta del Foro esclusivamente competente in relazione al procedimento per a.t.p.: “Posto che l'unico criterio tendenziale di determinazione territoriale del giudice della cautela - sia "ante causam" che pendente la lite - è quello della coincidenza con il giudice competente per il merito, è ammissibile la deroga convenzionale ai criteri ordinari di competenza per territorio nel caso di domanda cautelare” (Tribunale  Torre Annunziata, sentenza 1 dicembre 2009); “la deroga pattizia alla competenza territoriale ha influenza anche sull'individuazione del giudice della cautela, verificandosi un'attrazione della competenza cautelare "ante causam" davanti al giudice al quale l'autonomia delle parti ha ritenuto di attribuire in via esclusiva la competenza" (Tribunale Lecco, sentenza 4 dicembre 2000; vedasi anche Trib. Nola 29 luglio 2011; Trib. Bari, sez. III, 30 settembre 2010; Tribunale di Ferrara, sentenza 21 ottobre 1997).

(2) Cass. Civ., sez. III, n. 8309 / 1996. In tema anche Cass. Civ., ord. n. 2505/2010; Cass. Civ., n. 15436/2006.