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04/06/2013

Svincolo automatico delle cauzioni per le opere in esercizio nei settori speciali

E' prossimo a scadere il termine fissato per legge (L.17.12.12 n.221 di conversione del DL sviluppo 18.10.12 n.179) che, prevede lo svincolo automatico delle polizze gravanti sulle opere realizzate nell’ambito dei cosiddetti settori speciali e già in esercizio da più di un anno alla data del 18 dicembre 2012.

Come già anticipato su questo blog nel dicembre scorso, l’art. 33 quater comma 1 lettera b)   della legge di conversione del decreto legge in questione ha introdotto nel codice degli appalti l’art. 237 bis (Opere in esercizio), il quale prevede che “ Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione  tecnicoamministrativa, l’esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni previste dal comma 2, è svincolata all'emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l’emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.”

Inoltre il secondo comma della norma in questione, nella parte finale, prevede che “ per i contratti già affidati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (n.d.r. 19 dicembre 2012) per i quali, alla medesima data, è spirato il termine di cui all'articolo 237-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal presente articolo, il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha durata di centottanta giorni.”

Il termine andrà pertanto a scadere il prossimo 17 giugno 2013, data alla quale gli appaltatori che da oltre un anno e mezzo abbiano consegnato le opere o parte delle opere ai fini della loro messa in esercizio prima del collaudo potranno far valere, con una semplice raccomandata inviata al garante, la riduzione ex lege dell’importo della cauzione.

L’automaticità dello svincolo è impedita solamente “Qualora l’ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l’esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo” e a condizione che  l’ente aggiudicatore comunichi al garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere,” l’entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie." (art.237 bis comma 2)