Con Provvedimento n. 25480 emesso nell’Adunanza del 20 maggio 2015 e pubblicato in Bollettino AGCM, Anno XXV - n. 20 del 8 giugno 2015, l’AGCM ha deliberato di “non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.” nei confronti della COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI-C.M.C. DI RAVENNA a seguito di comunicazione di concentrazione in riferimento all’acquisizione delle quote societarie della Empedocle 2 S.c.p.a..
L’operazione ha visto l’acquisizione di quota parte del capitale sociale di Empedocle 2 S.c.p.A. da parte di CMC, assistita dai consulenti di MFA Massimo Frontoni, Andrea Mattioli e Francesca Croce che, all’esito, giunge a detenere l’82% del capitale sociale del General Contractor per l’esecuzione dell’opera strategica “SS N. 640 di Porto Empedocle - Itinerario Agrigento – Caltanissetta – A19 – Ammodernamento e adeguamento alla Cat. B del D.M. 05.11.2001 – Tratto dal km 44+000 allo svincolo con la A19”.
L’affiancamento all’impresa nell’operazione e nel procedimento antitrust è stato condotto mediante verifica preventiva dei presupposti e requisiti (di fattispecie) sottesi all’obbligo di comunicazione dell’operazione e si è sviluppato su diversi piani di indagine: dalla preventiva definizione e delimitazione del mercato rilevante interessato alla analisi differenziale della posizione sul mercato delle imprese interessate e del loro accesso alle fonti di approvvigionamento; l’indagine ricognitiva dei maggiori competitors nel mercato, delle attuali condizioni di accesso al mercato e di operatività del regime concorrenziale - posta dall’AGCM a fondamento dell’analisi preventiva del rischio che l’operazione comunicata rappresenta per l’andamento complessivo del mercato – corredata dalle linee generali dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione, secondo quanto specificamente previsto dalla normativa antitrust.
La comunicazione strutturata dai consulenti è valsa ad escludere conseguenze situazioni ed effetti distorsivi nel mercato rilevante e lesivi della libera concorrenza correlati all’operazione di acquisizione (secondi i criteri dettati dapprima dal Regolamento CEE n. 4064/19892 poi sostituito dal Regolamento (CE) n. 139/2004).
All’esito dell’apprezzamento ex ante delle possibili conseguenze dell’operazione comunicata nel mercato rilevante, l’AGCM ha pertanto ritenuto che “… l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;”, conseguentemente provvedendo ad autorizzare l’acquisizione in parola.