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24/01/2013

CIRCOLARE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 23 GENNAIO 2013: TASSI MORATORI “EUROPEI” ANCHE PER IL RITARDATO PAGAMENTO NEGLI APPALTI DI LAVORI

Con la nota del 23 gennaio 2013 (disponibile in www.sviluppoeconomico.gov.it/, indirizzata alle Associazioni di categoria del settore, il Ministero dello Sviluppo Economico, sulla basi di una attenta e condivisibile analisi dei “considerando” della Direttiva 2011/7/UE, da ritenersi  vincolanti anche per l’interpretazione del Decreto legislativo di recepimento n. 192 del 2012, sancisce l’assoggettamento dei lavori pubblici alla recente regolamentazione in materia di ritardati pagamenti, naturalmente per quanto attiene ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Le norme del Decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192 sono pertanto da ritenersi prevalenti sulle disposizioni di settore confliggenti non recanti una disciplina più favorevole al creditore.

Ciò significa che:

  1. gli stati di avanzamento dovranno essere pagati entro 30 giorni (come era del resto previsto anche dal Codice);
  2. i certificati di pagamento dovranno essere emessi entro 30 giorni dalla data di riferimento del SAL (e non più entro 45 giorni) a meno che non sia stato pattuito espressamente in contratto un termine maggiore (che comunque non potrà essere superiore a 45 giorni);
  3. la rata di saldo dovrà essere pagata entro 30 giorni dal collaudo (e non più entro 90 giorni) , a meno che non sia stato pattuito espressamente in contratto un termine maggiore (che comunque non potrà essere superiore a 60 giorni);

Nel caso di mancato rispetto dei termini di pagamento (e qui è la grande novità) dovranno essere riconosciuti i tassi “europei” (tassi BCE per le più recenti operazioni di rifinanziamento maggiorato di 8 punti percentuali), senza più possibilità di applicazione degli interessi legali per i primi 60 giorni.

Ma attenzione, se è vero che il termine per la emissione del certificato di pagamento è stato ridotto (salvo patto  contrario), il decreto 192 non prevede alcuna sanzione particolare per il ritardo, per cui, nel caso di ritardo nei pagamenti dovuto a mancata emissione del certificato di pagamento deve ritenersi ancora applicabile la disciplina speciale dei LL.PP., con le relative decorrenze e i relativi tassi di interessi (prima legali e poi moratori “ministeriali”).

Tanto per semplificare le cose agli operatori.