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19/12/2012

DECRETO SVILUPPO E ARTICOLO 237 bis: cauzioni sulle le opere in esercizio da oltre un anno

 

La legge 17 dicembre 2012 n.221 di conversione del Decreto Legge 179 del 18 ottobre 2012, pubblicata sulla G.U. del 18 dicembre 2012, nel lodevole intento di dare impulso allo sviluppo del paese, ha introdotto con l’art. 33 quater il nuovo articolo 237 bis del Codice, destinato a regolare l’efficacia delle garanzie accese sulle opere che siano state “messe in esercizio” prima del collaudo tecnico amministrativo. Però non tutto sembra chiaro nell’applicazione della norma.

La nuova  norma introdotta nel codice dal decreto sviluppo prevede che quando un’opera  viene messa in esercizio prima di essere collaudata dal punto di vista tecnico amministrativo e utilizzata per almeno un anno, ciò provochi lo “svincolo automatico” di parte della cauzione (pari all’incidenza dell’opera  in esercizio rispetto al totale dell’appalto) o di tutta la cauzione (se è l’intera opera appaltata ad essere in esercizio),

Il tutto ferma la quota da svincolare a collaudo (ridotta dal medesimo art. 33 quater al 20% dall’originario 25%).

Fin qui tutto bene.

Ma con ineffabile gusto per la precisazione, il comma 2 del citato art. 33 quater, si premura di aggiungere che per i contratti già affidati all’entrata in vigore della legge di conversione per i quali alla medesima data sia decorso il termine di cui all’art. 237 bis (un anno di esercizio dell’opera o della parte di opera)

 “il termine comincia a decorrere dalla predetta data – leggi: la data di entrata in vigore della legge di conversione – e ha durata di centottanta giorni

Ora, a parte ogni considerazione sulla tecnica legislativa che suscita più di una perplessità dal punto di vista non solo tecnico giuridico ma anche da quello puramente linguistico, se non rammentiamo male esisteva già ed esiste ancora una norma (l’Art. 235 del Regolamento 207/10) che, recuperando una vecchia disposizione del 1981, senza fare alcuna differenza  tra opere in esercizio o meno, prescrive che

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo [n.d.r. : 6 mesi , massimo un anno per le opere di particolare complessità secondo quanto prescritto dall’art. 141 del codice degli appalti],ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1. – leggi la cauzione di buona esecuzione, ovverosia la quota parte residua non svincolata - ”

Da un lato si evidenzia come, al di là dell’intento di favorire la crescita, per i lavori già affidati il Legislatore abbia tentato di spostare l’effetto della estinzione automatica delle polizze a 180 giorni dalla entrata in vigore della legge (17 giugno 2013), anziché riferirla al decorso di un anno alla loro messa in esercizio (che sarebbe stato certamente più rispondente ad uno spirito di equo contemperamento degli interessi in ballo).

Ma va soprattutto evidenziato che la norma - a meno di ipotizzare il ritorno in vita di vere e proprie “garanzie zombie” già del tutto estintesi per decorso del termine per il collaudo - sarà applicabile soltanto a quelle opere in esercizio facenti parte di appalti non ancora ultimati.

Difatti i lavori ultimati, in tutto o in parte già in esercizio ed ancora in attesa di collaudo, rimangono disciplinati dall’art. 235 del Regolamento.

Volendo fare degli esempi, ipotizziamo un’opera ultimata il 30 settembre  2012, in esercizio dal 30 novembre 2012, che prevedeva un termine per il collaudo di 1 anno . La cauzione, anche in mancanza di collaudo,  si estinguerà per effetto dell’art. 235 del regolamento il 30 settembre 2013 e non certo il 30 novembre 2013 come si potrebbe intendere da una lettura frettolosa del comma 2 dell’art. 33 della legge di conversione.

Il fatto che un’opera sia regolarmente in esercizio pur non essendo ancora collaudata  non può certo essere motivo per allungare i termini di estinzione della cauzione rispetto a quelli ordinari di cui all’art. 235!

Ipotizziamo ancora un’opera ultimata il 31 ottobre 2011, in esercizio dal 30 novembre 2011, che prevedeva un termine per il collaudo di 1 anno. Il 31 ottobre 2012 la cauzione si è estinta per effetto dell’art. 235 del regolamento e il 30 novembre 2012, prima quindi dell’entrata in vigore della legge di conversione, risulta già “spirato” (sic!) il termine di compimento dell’“esercizio protratto per oltre un anno”.

A questa fattispecie, nonostante il testo letterale della legge di conversione, che prevede che “il termine comincia a decorrere dalla predetta data” non può certo applicarsi il ritorno in vita di una polizza (già estinta) fino al 180° giorno  successivo all’entrata in vigore della legge!

Una maggiore chiarezza della norma sarebbe stata comunque senz’altro opportuna.