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25/01/2013

FORMA DELLE RISERVE E PRECISA QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME

Come noto, l’art.  191 del D.P.R 207/10 , rubricato “ Forma e contenuto delle riserve2 , riprendendo il previgente art. 31 del D.M. 145/00,  prescrive , al terzo comma che : “ Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.”, mentre il quarto comma aggiunge “ La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.”

Sulla scorta di una interpretazione discutibile delle norme citate, ci si imbatte spesso, da parte delle P.A, in strumentali eccezioni di inammissibilità della riserva, che non rechi la “precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute “ , per tale intendendosi una analitica computazione, con la conseguenza che la richiesta di un importo complessivo costituirebbe sempre mancato assolvimento all’onere formale.

E’ possibile, tuttavia, una lettura più conforme al principio di buona fede ed alla  fondamentale funzione della riserva, ovvero quella di consentire alla P.A.  di avere cognizione degli eventi ritenuti dannosi dall’appaltatore e della loro conseguenza sul quadro economico dell’appalto.

In particolare alcuna norma o principio impone all’impresa di dettagliare anche il percorso matematico per il quale giunge alla richiesta economica , purché questa sia indicata “con precisione”.

In altri termini, la mancata specificazione delle modalità di quantificazione delle somme pretese non costituisce, a mio avviso,  un requisito di validità di riserva, giacché il detto requisito deve essere rinvenuto unicamente nella determinazione dell’importo della pretesa (e nel suo tendenziale carattere di definitività, salvo successive evoluzioni dei fatti posti a fondamento della riserva).  

Peraltro, l’ininfluenza della esposizione del metodo di calcolo deriva anche dalla circostanza che, laddove sia ritenuto fondato il danno, spetta, a seconda dei casi all’Amministrazione (con il supporto della Commissione ex art. 240 cit., ove prevista) ovvero al giudice / collegio arbitrale determinare l’effettiva estensione e quantificazione dei danni .

L’impresa potrebbe anche avere richiesto una determinata  somma secondo un criterio del tutto non condivisibile o addirittura fantasioso (es. spese generali al 38% o utile del 50%) , ma questo non vincola , né impedisce a chi giudica le riserve di valutare con proprio giudizio l’eventuale risarcimento.