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07/06/2013

Il giovane professionista nei raggruppamenti temporanei in materia di servizi tecnici

Il mandante - giovane professionista di un raggruppamento temporaneo di imprese di servizi non deve indicare la quota di partecipazione al raggruppamento, né la quota di esecuzione delle lavorazioni.
Invero ai sensi dell’art. 253, comma quinto, del regolamento di attuazione del codice dei contratti è disposto che “ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza.

Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:
a) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e) ed f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.
A tal riguardo la giurisprudenza anche più recente ha precisato che "la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione" – che peraltro non comporta nemmeno la necessità di essere parte contrattuale del raggruppamento, essendo sufficiente al fine di dimostrare la sua presenza nel raggruppamento che egli faccia parte (come collaboratore o dipendente) di una delle strutture che danno luogo al raggruppamento (cfr. ex plurimis T.A.R. Catania, 18 settembre 2012, n. 2245; T.A.R. Piemonte, 9 settembre 2011 n. 967; T.A.R. Puglia, 11 febbraio 2010 n. 373) - ha evidenti finalità di carattere “promozionale”, in quanto “ la ratio della regola è unicamente quella, tutto sommato modesta, di garantire al ridetto professionista la possibilità di svolgere un utile apprendistato, indispensabile per conoscere la complessa realtà dei lavori pubblici e di fare esperienza accanto a colleghi più esperti, arricchendo in cotal guisa il proprio bagaglio curricolare ed affinando le capacità tecniche, senza dover assumere le più gravi responsabilità connesse alla posizione di associato” (cfr, CdS, sez. V, n. 6347 del 24 ottobre 2006).
Pertanto il giovane professionista anche se associato non è equiparabile ad un “concorrente” sottostante, come tale, alla disciplina di cui all’art. 37 in tema di raggruppamenti temporanei.
E la conferma è data dalla lettera g) del menzionato art. 90 del codice, il quale stabilisce espressamente: “raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) , f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili”, disposizioni dunque che non si estendono al  giovane professionista contemplato dall’art. 90, comma 7, del codice e dall’art. 253, comma quinto, del regolamento di attuazione del codice dei contratti.
Diversamente ragionando, equiparare il giovane professionista associato del RTI ad un qualsiasi “concorrente” membro di un raggruppamento temporaneo significherebbe di fatto svilire la funzione promozionale perseguita dal legislatore, rendendo pressochè impraticabile la associazione.
In tal senso si è recentemente espresso anche il T.A.R. Calabria con la sentenza n. 268 dell’8 maggio 2013 confermando un suo precedente orientamento (in termini T.A.R. Reggio Calabria, 19 dicembre 2012, n. 744).
In particolare il giudice amministrativo dopo avere ricordato la finalità promozionale della presenza di un giovane professionista ha ritenuto che sia da escludere che volta che il giovane professionista venga indicato come associato, debbano ritenersi operanti anche nei suoi confronti gli obblighi di qualificazione.
Secondo infatti il magistrato allorquando risultano assolte tutte le prescrizioni imposte dalla legge e dal bando ovvero: a) la indicazione del giovane professionista coinvolto nella progettazione, ; b) il tipo di impegno e di collaborazione che gli verrà richiesto (funzionale a garantirgli l’acquisizione di un’utile esperienza formativa, “il fatto che sia stato qualificato come “mandante”, in assenza di una specifica previsione di quota partecipativa, non può assurgere a causa di esclusione del raggruppamento, vista la finalità della previsione normativa e considerato che i requisiti di partecipazione previsti dal bando erano interamente assolti dagli altri professionisti.”