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01/04/2019

LA OCCUPAZIONE DEL SUOLO AUTOSTRADALE E’ SEMPRE ONEROSA PER GLI ENTI GESTORI

La vicenda riguarda la controversia insorta tra Autostrade Meridionali, concessionaria  dell’autostrada A3 Napoli – Pompei – Salerno, assistita da MFA con il team Massimo Frontoni e Gianluca Luzi, e Telecom Italia s.p.a. in relazione alla occupazione ed allo spostamento dei servizi e sottoservizi interferenti con il suolo autostradale.

Il Tribunale di Milano con sentenza del 16 ottobre 2014, aveva ritenuto sussistere a carico di Telecom l’obbligo di corrispondere un canone per la occupazione del suolo autostradale, nonché di rimborsare gli oneri sostenuti per gli spostamenti provvisori di rete, in occasione della esecuzione dei lavori di ampliamento e /o ammodernamento della sede autostradale, secondo quanto stabilito dal codice della strada, le cui disposizioni non erano state incise dal nuovo codice delle telecomunicazioni.

La Corte di Appello di Milano, con decisione del 17 ottobre 2016, mentre ha confermato l’obbligo dell’ente gestore di risarcire gli oneri dovuti per lo spostamento dei sottoservizi, ha invece escluso il diritto di Autostrade Meridionali al pagamento del canone, sulla base della disciplina del nuovo codice delle telecomunicazioni, che ha giudicato prevalente rispetto le previsioni del codice della strada.

Ebbene la Cassazione, investita della questione inerente la obbligazione di pagamento del canone, ha definitivamente chiarito che la occupazione del suolo autostradale è sempre onerosa per gli enti gestori di telecomunicazioni.

In particolare, accogliendo il primo motivo del ricorso proposto da MFA, la Corte di Cassazione ha ritenuto errato il convincimento espresso dalla Corte di Appello che, dal codice delle comunicazioni elettroniche, aveva desunto il principio di gratuità della installazione delle linee di telecomunicazioni lungo le sedi autostradali, ravvisando una supposta discontinuità tra tale disciplina e le regole del codice della strada.  Secondo la Corte di Cassazione, infatti, non sussiste alcun contrasto tra tali discipline, in quanto anche dopo l’entrata in vigore del codice delle telecomunicazioni è “rimasto fermo il principio per il quale l’operatore di telecomunicazioni che utilizzi la sede o le strutture autostradali per l’installazione di cavi è tenuto al pagamento di un corrispettivo allo Stato o al concessionario o proprietario dell’autostrada”.

La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Le decisioni succedutesi nei vari gradi di giudizio rappresentano un punto cruciale nell’ambito dell’annoso dibattito tra concessionario autostradale ed ente gestore proprietario dei sottoservizi interferenti, avendo definitivamente dissolto ogni residuo dubbio sulla onerosità della occupazione del suolo autostradale quand’anche per la installazione di infrastrutture di telecomunicazione.

Scarica l'ordinanza della Corte di Cassazione /uploads/files/Allegato2_Ordinanza.pdf