La funzione della Direzione Lavori, per come – in parte – ridisegnata dall’impianto del nuovo codice e del DM 49/2018, risulta arricchita da un nuovo potere di verifica e controllo.
L’art. 7 comma 1, alle lettere b) e c) impone alla Direzione Lavori di controllare che subappaltatori e subcontraenti “svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato” e di registrare le contestazioni dell’appaltatore “sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, determinando “la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto della contestazione”, spingendosi a precisare espressamente che questa ultima attività è espletata “ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore” (leggi: “all’appaltatore”).
Una norma che dovrà essere tenuta in considerazione nel dare applicazione comma 13 dell’art.16 del codice (pagamento diretto del subappaltatore in caso di inadempimento dell’appaltatore). Infatti non potrebbe essere considerato inadempimento il mancato pagamento di prestazioni contestate dall’appaltatore al subappaltatore o una eccezione di inadempimento sollevata ex art.1460 c.c. dall’appaltatore a fronte di inadempimenti contrattuali del subappaltatore.
Le contestazioni dell’appaltatore al subappaltatore devono essere “registrate” dalla Direzione lavori ed evidentemente tenute in conto dal RUP all’atto della valutazione se ricorrano o meno gli estremi per procedere al “pagamento diretto” del subappaltatore.