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18/04/2018

Criterio del prezzo più basso – metodo ex art. 97, c. 2, lett. b) del d.lgvo 50/2016. Il TAR Toscana conferma l’ interpretazione letterale della norma

Criterio del prezzo più basso – metodo ex art. 97, comma 2, lettera b) del d.lgvo 50/2016:

il TAR Toscana conferma l’ interpretazione letterale della norma.

Con la sentenza n. 510 del 10 aprile 2018 il TAR Toscana ha confermato il convincimento espresso con la precedente ordinanza cautelare del 29 giugno 2017 (confermata dal Consiglio di Stato, sez. Quinta n°4000/2017 del 21 settembre 2017) con riferimento al calcolo della soglia di anomalia stabilito dal citato art. 97, comma 2 lett. b), del d.lgs. n. 50/2016.

La sentenza, approfondendo la tematica affrontata in sede sommaria, offre riflessioni interessanti, ribadendo la preferenza per una interpretazione strettamente e rigorosamente letterale della norma, che deve essere ritenuta prevalente rispetto ad ogni altro criterio ermeneutico.

In particolare il TAR, preso atto che il meccanismo previsto dalla norma in esame è stato oggetto di opposte ricostruzioni giurisprudenziali ( cfr. TAR Piemonte, sez. II, 8 marzo 2017, n. 327; sez. II, 21 aprile 2017, n. 538; Tar Sicilia - Palermo, sez. II, 19 settembre 2017, n. 2196), ha comunque ritenuto che vada inteso nel suo senso letterale, che prevede due distinte operazioni:

  • un primo calcolo della media, per la quale si opera il cd. "taglio delle ali";
  • un secondo calcolo non della media, ma della somma di tutte le offerte, in funzione di controllo, per il quale non è previsto il previo taglio delle ali e che serve a effettuare una decurtazione percentuale (dalla media precedentemente calcolata) della prima cifra dopo la virgola, solamente ove questa sia dispari.

Il TAR ha poi osservato che la interpretazione rigorosamente letterale risulta conforme a una prioritaria esigenza di certezza, che acquista anche particolare rilievo nel settore delle gare pubbliche, nel quale una produzione normativa reiteratamente innovativa e non sempre ben coordinata onera i funzionari delle stazioni appaltanti in misura superiore a quello che può essere un ragionevole standard di esigibilità e peraltro conforme a quanto insegnato dalla Suprema Corte di Cassazione riguardo la  supremazia del criterio della interpretazione letterale, ai sensi dell’art. 12 comma 1 delle disp. Gen. cod. civ., per cui l’indagine per la corretta interpretazione di una disposizione legislativa deve essere condotta via primaria, sul significato lessicale della stessa (Cass., S.U., 25.2.2010, n. 15208).

Il TAR ha pure confermato che il criterio dell’esclusione automatica, di cui al combinato disposto dei commi 8 e 2 dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, sia esente da profili di incostituzionalità e  ragionevole, in quanto rispondente all’esigenza di evitare la possibilità di accordi collusivi tra i partecipanti alla gara nella presentazione delle offerte e  l’aleatorietà dell’esito del meccanismo ivi previsto, essendo giustappunto funzionale ad assicurare l’imprevedibilità dell’esito della gara e rispondendo all’esigenza di prevenire turbative e distorsioni, ad opera dei partecipanti, nella gara stessa.

La decisione del TAR è significativa, in quanto risponde alla esigenza di dare certezza nello svolgimento delle gare.

La sentenza per esteso /uploads/files/sentenza%20TAR%20Firenze.odt