Introdotta dal D.l. 10.2.2009 n. 5 (cui hanno fatto seguito diverse modifiche legislative, tra cui il D.l. 22.6.2012 n. 83, convertito in Legge n. 134/2012, ed il D.l. 18.10.2012 n. 179, convertito in Legge n. 221/2012), la rete di imprese consente, mediante la aggregazione di imprese regolata dal “contratto di rete”, di unire le competenze e capacità delle singole partecipanti per il raggiungimento di obiettivi di competitività ed innovazione [1]; la stessa può, tra l’altro, partecipare alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici.
Rispetto alle tradizionali forme di aggregazione (ad es. RTI), la rete di imprese si connota per maggiore flessibilità e non comporta la creazione di un soggetto giuridico autonomo e distinto, salva diversa manifestazione di volontà delle parti in sede contrattuale.
Sul punto la normativa dispone che il contratto di rete “può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti” [2].
Ciò rileva ai fini della responsabilità.
L’acquisizione della soggettività giuridica consente infatti la delimitazione della responsabilità dei partecipanti per quanto riguarda le obbligazioni assunte dalla rete di imprese.
Prevede infatti la normativa citata che, optando per la creazione del fondo patrimoniale comune e per l’istituzione di un organo comune che agisce in nome e per conto dei partecipanti, “per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune”.
Si tratta di un indubbio vantaggio, per accedere al quale è richiesto il rispetto di requisiti di organizzazione, forma, pubblicità.
Per quanto riguarda la partecipazione alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici, si segnala che, con la recente delibera n. 3 del 23.4.2013, l’AVCP ha avuto modo di fornire chiarimenti circa i diversi casi ipotizzabili, in particolare: a) reti di imprese prive di soggettività giuridica ma dotate di un organo comune con potere di rappresentanza; b) reti di imprese sprovviste di organo comune o dotate di organo comune privo di rappresentanza; c) reti di imprese dotate di organo comune e di soggettività giuridica.
Nel primo caso, l’organo comune può svolgere il ruolo di mandataria, qualora sia in possesso dei requisiti di qualificazione e sempre che nel contratto di rete sia contenuto il mandato a presentare domande di partecipazione o offerte per le procedure di gara; peraltro, la volontà delle componenti della rete di partecipare alla gara andrà confermata mediante la sottoscrizione della domanda o dell’offerta [3].
Nella seconda ipotesi, l’aggregazione partecipa “nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole”. [4]
Con specifico riferimento al terzo caso, la domanda o l’offerta viene presentata dall’organo comune (partecipante alla rete ed in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti alla mandataria), assieme alla copia autentica del contratto di rete, e tale adempimento è idoneo ad impegnare tutte le imprese partecipanti, “salvo diversa indicazione in sede di offerta” [5].
In sintesi, la costituzione di una rete di imprese può costituire uno strumento vantaggioso per la creazione di sinergie tra imprese e la realizzazione di progetti comuni, purché si presti attenzione alle condizioni, normative e regolamentari, per la corretta gestione delle attività.
[1] L’art. 3, comma 4 ter, D.L. 10.2.2009 n. 5 e s.m.i. dispone che “con il contratto di rete piu' imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”.
[2] Art. 3, comma 4 ter, D.L. 10.2.2009 n. 5 e s.m.i.
[3] Cfr. AVCP - deliberazione n. 3 del 23 aprile 2013; è stato inoltre precisato che l’eventuale revoca del mandato, nei confronti dell’organo comune, anche se per giusta causa “non ha effetto nei confronti della stazione appaltante”.
[4] Nella delibera citata, AVCP ha inoltre chiarito che in caso di raggruppamento costituendo, è necessario rispettare le seguenti formalità: 1) sottoscrizione dell’offerta o della domanda di partecipazione delle imprese retiste da parte dell’aggregazione; 2) sottoscrizione dell’impegno che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, sarà conferito mandato speciale collettivo, con rappresentanza, ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara per la stipulazione del contratto. In alternativa “è sempre ammesso il conferimento del mandato prima della partecipazione alla gara, alla stessa stregua di un RTI costituito”.
[5] AVCP, come da delibera n. 3/2013 citata, ha ritenuto infatti che “analogamente a quanto previsto dall’art. 37, comma 7, ultimo periodo del Codice, con riferimento ai consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), l’organo comune possa indicare, in sede di offerta, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara; alle imprese indicate è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara”.